Art. 8

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[1](Art. 18 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 e art. 9, 2° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).

[2]Per dare contributo consultivo al Ministro per la marina per le sue decisioni, sono istituite le seguenti Commissioni d'avanzamento:

  • a)Commissione speciale;
  • b)Commissione suprema;
  • c)Commissione ordinaria.

[3]La costituzione e le attribuzioni della Commissione speciale sono regolate dai successivi articoli 71, 72, 74, 77, 84 e 119.

[4]Le deliberazioni della Commissione suprema e di quella ordinaria di avanzamento hanno valore designativo, salvo per quanto concerne la dichiarazione inidoneita' dell'ufficiale alle funzioni del proprio grado o di «non prescelto» per l'avanzamento.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art8 · fonte su Normattiva