Art. 8
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[2]Per dare contributo consultivo al Ministro per la marina per le sue decisioni, sono istituite le seguenti Commissioni d'avanzamento:
- a)Commissione speciale;
- b)Commissione suprema;
- c)Commissione ordinaria.
[4]Le deliberazioni della Commissione suprema e di quella ordinaria di avanzamento hanno valore designativo, salvo per quanto concerne la dichiarazione inidoneita' dell'ufficiale alle funzioni del proprio grado o di «non prescelto» per l'avanzamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva