Art. 80 — 1° e 3° comma art. 68 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1]Il giudizio per l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in S.P.E. che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o che siano membri del Gran Consiglio del Fascismo e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo, senza che debba essere preceduto dal parere di Commissioni di avanzamento.
[2]In ogni caso la proposta di promozione e' fatta con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Capo del Governo.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva