Art. 801° e 3° comma art. 68 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato

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[1]Il giudizio per l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in S.P.E. che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o che siano membri del Gran Consiglio del Fascismo e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo, senza che debba essere preceduto dal parere di Commissioni di avanzamento.

[2]In ogni caso la proposta di promozione e' fatta con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Capo del Governo.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art80 · fonte su Normattiva