Art. 82

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[1](Art. 70, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato art. 12 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).

[2]Le proposte per le promozioni a scelta eccezionale, di cui al precedente articolo 81, sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il Re, dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

[3]Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione a scelta eccezionale hanno l'assoluta precedenza su tutti gli inscritti in quadro di avanzamento del proprio Corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianita' di grado.

[4]Gli ufficiali inscritti nel quadro per la promozione a scelta eccezionale, se non sono promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nel successivo.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art82 · fonte su Normattiva