Art. 83
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[1](Art. 30 legge 6 giugno 1935, n. 1404).
[2]Gli ufficiali prescelti iscritti nel quadri di avanzamento del Servizio permanente effettivo, collocati «a disposizione» o «fuori organico», conseguono la promozione in dette posizioni subito dopo i pari grado che li precedevano nei quadri stessi e che siano in servizio permanente.
[3]Gli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati «a disposizione» o «fuori organico», possono conseguire, a scelta assoluta, l'avanzamento in tali posizioni, dopo che siano stati promossi tutti i pari grado prescelti, iscritti nel quadro nel quale essi non furono compresi nonche' tutti i pari grado prescelti, ma non iscritti in quadro, che li precedevano in ruolo nel servizio permanente effettivo e che siano in servizio permanente.
[4]Gli ufficiali definitivamente non prescelti per l'avanzamento in servizio permanente effettivo, collocati «a disposizione» o «fuori organico», non possono conseguire promozioni durante la loro permanenza nelle posizioni stesse.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva