Art. 85
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[1]Agli ufficiali «a disposizione» o «fuori organico» che ricoprono una delle cariche previste dal 1° comma del precedente articolo 80 si applicano le disposizioni contenute in detto articolo.
[2]Il giudizio del Capo del Governo puo' essere pronunciato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purche' egli abbia raggiunto la prima meta' del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva