Art. 86

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[1](Art. 101. T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 ed articoli 5 e 6 del R. D. L. 15 gennaio 1925, n. 338, modificati).

[2]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario possono avanzare fino al grado di capitano di vascello e corrispondenti, ma non possono conseguire piu' di due promozioni dopo la riassunzione, salvo il disposto del seguente art. 87.

[3]L'avanzamento ha luogo con le norme stabilite per gli ufficiali del S.P.E del corpo in cui sono stati riassunti, prescindendo pero dal requisito dell'imbarco, qualora questo sia prescritto. La Commissione di avanzamento competente, nel giudicare della loro idoneita', non deve tener conto delle lesioni od infermita' per servizio o fatto di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio, salvo che esse risultino aggravate.

[4]Gli ufficiali di cui sopra sono presi in esame agli effetti dell'avanzamento contemporaneamente all'ufficiale in S.P.E. che li precede nel ruolo.

[5]((Essi acquistano diritto all'avanzamento, sempre che siano iscritti nel quadro, contemporaneamente all'ufficiale in S.P.E. che li precede immediatamente nel quadro, se l'avanzamento ha luogo per concorso od a scelta comparativa se questo ha luogo ad anzianita', quando l'acquista l'ufficiale in S.P.E. che li precede immediatamente nel ruolo)).

[6]Gli ufficiali provenienti dalle categorie in congedo sono presi in esame, ai fini dell'avanzamento, subito dopo i pari grado del rispettivo corpo di eguale anzianita' nel ruolo del S.P.E.

[7]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti nei ruoli speciali, di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397, conseguono l'avanzamento con le norme e nei modi fissati dal regolamento.

Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art86 · fonte su Normattiva