Art. 87
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[1](Art. 15 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificato).
[2]Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, i quali si distinguano per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, possono, in via eccezionale, su proposta motivata dell'autorita' da cui dipendono e con le altre norme prescritte, avanzare fino al grado di capitano di vascello e corrispondenti, indipendentemente dal limite di due promozioni di cui al 1° comma del precedente articolo 86.
[3]I capitani di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente riassunti possono essere promossi a scelta eccezionale con le norme e la procedura di cui agli articoli 81 e 82 del presente testo unico.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva