Art. 88
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[1](Art. 73 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]L'avanzamento in ciascuna categoria di ufficiali in congedo ha luogo ad anzianita', salvo il disposto dei successivi articoli 96 e 100.
[3]Gli ufficiali in congedo provvisorio non possono pero' conseguire promozione.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva