Art. 89

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[1](Art. 75, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 11 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

[2]L'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire l'avanzamento soltanto dopo promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita', dello stesso corpo e ruolo, non tenendo conto di coloro tre per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio. Per le promozioni dei sottotenenti di vascello in congedo non si tiene altresi' conto dell'anzianita' dei sottotenenti di vascello, in S.P.E. provenienti dal ruolo di complemento.

[3]Gli ufficiali che all'atto del loro passaggio, per limiti di eta', dai ruoli del servizio permanente effettivo a quelli di ufficiali in congedo, risultino inscritti nei quadri di avanzamento per la promozione in servizio permanente effettivo, o prescelti per l'avanzamento anche se non inscritti in quadro, purche' siano piu' anziani dei pari grado inscritti in quadro, possono essere promossi, anche senza essere sottoposti a nuovo scrutinio, nei ruoli degli ufficiali in congedo, subito dopo i pari grado che li precedevano in anzianita' nei ruoli del servizio permanente effettivo. La loro promozione e' fatta con riserva di anzianita', qualora essi risultino meno anziani di altri pari grado in congedo, appartenenti allo stesso ruolo, non ancora sottoposti a scrutinio per l'avanzamento.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art89 · fonte su Normattiva