Art. 90

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[1](Art. 76, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato art. 12 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

[2]Il Ministro per la marina, quando lo ritiene necessario in relazione alle esigenze della mobilitazione, fissa, per ogni ruolo dei vari corpi di ufficiali in congedo, i limiti di anzianita' entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento.

[3]Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma, inscritti in quadro, e' dato corso di mano in mano che esse si rendano necessarie per le predette esigenze.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art90 · fonte su Normattiva