Art. 91

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[1](Art. 77, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato art. 13 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

[2]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, salvo il disposto dei successivi articoli 93, 94, 97 (3° comma) e 100, e':

[3]di 3 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;

[4]di 7 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

[5]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti; di 4 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art91 · fonte su Normattiva