Art. 91
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[2]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, salvo il disposto dei successivi articoli 93, 94, 97 (3° comma) e 100, e':
[3]di 3 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;
[4]di 7 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;
[5]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti; di 4 anni in ciascuno dei gradi superiori.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva