Art. 92
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[1](Art. 39, parte del 1° comma e 2° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).
[2]L'ufficiale in congedo non puo' conseguire avanzamento se non ha partecipato, con esito favorevole, ai corsi ed ai periodi di esercitazioni, nei casi in cui siano prescritti.
[3]La competente Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, deve assicurarsi che egli, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 1 del presente testo unico ed al precedente comma, sia meritevole di conseguire la promozione, anche per la sua posizione sociale e per la condotta privata e politica tenuta durante il tempo passato in congedo.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva