Art. 93

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[1](Art. 78, lettera A) T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, ad eccezione dell'ultimo comma, modificato).

[2]I guardiamarina e sottotenenti di complemento arruolati con ferma volontaria, quando abbiano ultimato un periodo di servizio corrispondente a quello di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco stabiliti per gli ufficiali di pari grado e corpo del ruolo Speciale di cui al seguente articolo 96.

[3]Le promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma hanno luogo ad anzianita', indipendentemente pero' dal posto gia' da essi occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art93 · fonte su Normattiva