Art. 95 — Ultimo comma art. 78, lettera A
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[1], T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, sostituito con l'art. 14 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).
[2]Gli ufficiali di complemento che abbiano partecipato con esito favorevole a speciali corsi di istruzione predisposti ai fini dello avanzamento, possono, in via eccezionale, se compresi nei limiti fissati dal Ministro a norma del precedente art. 90, essere promossi al grado superiore, indipendentemente dal posto da essi gia' occupato.
[3]La durata dei corsi di cui sopra e' stabilita dal regolamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva