Art. 98

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[1](Art. 68, 2° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Agli ufficiali delle categorie in congedo che ricoprono una delle cariche previsto dal primo comma del precedente art. 80 si applicano le norme contenute in detto articolo e nel successivo art. 85.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art98 · fonte su Normattiva