Art. 99-bis
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[1]((Agli ammiragli di squadra in ausiliaria o nella riserva, i quali durante il servizio permanente effettivo hanno rivestito la carica di designato d'Armata, di cui al precedente art. 71, puo' essere conferito il rango di ammiraglio d'Armata in ausiliaria o nella riserva, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.
[2]Il rango di ammiraglio di Armata in ausiliaria o nella riserva e' conferito con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri)).
Testo vigente dal 15 settembre 1939 al 10 maggio 1943 · versione 7 su Normattiva