Art. 99

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[1](Art. 79, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 15 legge 30 maggio 1932, n. 593, e dall'art. 8 legge 29 gennaio 1934, n. 164).

[2]Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiali in servizio permanente, sia come ufficiali delle categorie del congedo, purche' questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918.

[3]Per l'avanzamento a capitano di fregata ed ai gradi corrispondenti e superiori i predetti ufficiali, oltre alle condizioni di cui ai precedenti articoli 89 e 91 devono aver compiuto almeno un quarto dei periodi minimi di imbarco, comando o carica stabiliti per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

[4]Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o abbiano preso parte alla guerra 1915-1918, o abbiano ottenuto ricompense al valor militare, possono ottenere una seconda promozione, purche' abbiano compiuto nel grado un periodo di servizio effettivo nella Regia marina, comunque prestato, non inferiore al quarto dei periodi minimi di permanenza nel grado previsti dal precedente art. 91.

[5]Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

[6]In casi eccezionali e' in facolta' del Ministro per la marina di derogare dalle condizioni suddette.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art99 · fonte su Normattiva