Art. 100
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[1]Non puo' procedersi all'assegnazione di alloggi costruiti col contributo erariale, a favore di soci che siano proprietari o che convivano con persone di famiglia proprietarie di casa iscritta in catasto urbano nel capoluogo del comune dove e' sorto l'alloggio cooperativo.
[2]Il Ministero dei lavori pubblici tuttavia, acquisiti i necessari elementi di giudizio, puo', ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, riconoscere inadatta od insufficiente ai bisogni del socio e della di lui famiglia, la casa di proprieta' del socio stesso o di persone di famiglia secolui conviventi.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 18 luglio 1949 · versione 0 su Normattiva