Art. 101

[1]I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinche' chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:

  • a)della rispettiva data d'iscrizione;
  • b)della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta;
  • c)della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all'art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso;
  • d)delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c).

[2]Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso e' inammissibile.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art101 · fonte su Normattiva