Art. 94
[1]I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio.
[2]L'elenco deve indicare per ciascuno iscritto;
- a)la data della domanda;
- b)la data del deliberato d'iscrizione da parte del Consiglio di amministrazione;
- c)la data in cui avviene la pubblicazione nell'elenco.
[3]Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso nella sede sociale, talche' chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione.
[4]Contro i deliberati dei consigli di amministrazione di cui alla lettera b), e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, entro giorni trenta dalla data, di loro pubblicazione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva