Art. 107

[1]Salvo le responsabilita' derivanti dalle vigenti disposizioni, il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissiono di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' escludere dal beneficio del contributo erariale quei sindaci ed amministratori:

  • a)che abbiano procurato per se stessi o per parenti ed affinsino al 4° grado, prenotazioni od assegnazioni illegittime;
  • b)che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;
  • c)che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori, negli alloggi loro assegnati o nei rispettivi fabbricati ed a carico totale o parziale del mutuo, lavori o forniture non approvate.

[2]Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di disporre che il socio escluso dal beneficio del contributo presti, nelle forme o nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'istituto mutuante ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.

[3]Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, decretera' senz'altro la decadenza dall'assegnazione a carico del socio ed ordinera' il conseguente rilascio dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66.

[4]Le norme del presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art107 · fonte su Normattiva