Art. 199
I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e con qualsiasi altra autorita' od organo, relativamente ai mutui ed agli alloggi delle cooperative, si svolgeranno soltanto con l'Ente edilizio fino alla stipulazione dei contratti di mutuo individuale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva