Art. 110
[1]Qualora un socio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti abbia perduto o perda tale qualita' ovvero il diritto di prenotazione o di assegnazione dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', sino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, il trapasso di proprieta' alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonche' di parte o di tutte le zone annesse acquistate in proprio dal detto socio. Ad esso la cooperativa e' tenuta a corrispondere la somma effettivamente pagata per l'acquisto del terreno.
[2]Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilita'. Esso e' insindacabile e non e' soggetto ad alcun ricorso od azione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva