Art. 117
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[1]Qualora piu' eredi siano chiamati alla successione di casa popolare od economica, costruita da cooperativa a proprieta' individuale ma non fruente di contributo erariale, la medesima viene assegnata a quello tra i coeredi che corrisponda le quote di debito facenti carico agli altri.
[2]Se il pagamento integrale sia offerto da piu' coeredi, si procede, dinanzi al Pretore, alla estrazione a sorte per stabilire quale debba essere il preferito.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 1 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva