Art. 118
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Nei casi di irregolare funzionamento di una cooperativa edilizia, di inosservanza delle disposizioni di legge o di statuto ovvero quando sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali, il Ministro per le corporazioni puo' disporre ispezioni ed inchieste sul funzionamento della cooperativa stessa, deliberare lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva