Art. 12
[1]I soci che alla data del 1° ottobre 1925 facevano parte di cooperative le quali, per non avere conseguito entro il 31 dicembre stesso anno il finanziamento occorrente alle costruzioni, siano incorse nella rescissione del contratto di mutuo gia' concluso coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'acquisto delle aree, hanno un diritto preferenziale nella concessione degli alloggi in case economiche che l'Amministrazione costruisca su dette aree divenute di sua proprieta'.
[2]Uguale diritto e' riservato ai soci delle cooperative dalle quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia rilevato oltre alle aree anche le costruzioni in corso per adattarle e completarle ad uso di case economiche per ferrovieri.
[3]I soci possono esercitare il diritto preferenziale in base all'ordine d'iscrizione nel libro sociale, purche' siano in attivita' di servizio al momento della concessione, con l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio di dette case.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva