Art. 120
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Il Ministero delle corporazioni puo' disporre la sostituzione del liquidatore della cooperativa quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarita' e speditezza. Qualora si tratti di liquidatore nominato dall'autorita' giudiziaria, e' data comunicazione delle accertate irregolarita' al pubblico ministero il quale chiedera' al tribunale la revoca e la sostituzione del liquidatore.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva