Art. 120

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministero delle corporazioni puo' disporre la sostituzione del liquidatore della cooperativa quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarita' e speditezza. Qualora si tratti di liquidatore nominato dall'autorita' giudiziaria, e' data comunicazione delle accertate irregolarita' al pubblico ministero il quale chiedera' al tribunale la revoca e la sostituzione del liquidatore.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art120 · fonte su Normattiva