Art. 121
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Ai commissari preposti alla gestione delle cooperative non costituite in nome collettivo, puo' il Ministero delle corporazioni conferire i poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti. Le deliberazioni cosi' emesse dal commissario non sono valide se non riportano l'approvazione del Ministero.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva