Art. 122
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le indennita' ai commissari governativi ed ai liquidatori delle cooperative sono fissate dal Ministero delle corporazioni ed i relativi crediti sono garantiti dallo stesso privilegio stabilito a favore degli institori dall'art. 773, n. 1, del Codice di commercio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva