Art. 122

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Le indennita' ai commissari governativi ed ai liquidatori delle cooperative sono fissate dal Ministero delle corporazioni ed i relativi crediti sono garantiti dallo stesso privilegio stabilito a favore degli institori dall'art. 773, n. 1, del Codice di commercio.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art122 · fonte su Normattiva