Art. 123

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La cooperativa che per due anni consecutivi non abbia depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale ne' abbia, in detto periodo, compiuto atti di amministrazione o di gestione, puo' essere dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso almeno un mese dalla inserzione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Con lo stesso provvedimento puo' essere nominato un liquidatore per gli eventuali rapporti da definire.

[2]Copia del decreto viene trasmessa al tribunale competente per l'annotazione nei registri delle societa' e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art123 · fonte su Normattiva