Art. 127
[1]Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo ad inconvenienti di eccezionale gravita' che ne compromettano il regolare funzionamento ovvero risulti, in esito al collaudo, responsabile di negligenza od irregolarita' di particolare rilievo, puo' il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, addivenire allo scioglimento dell'amministrazione della cooperative ed alla conseguente nomina di un commissario governativo.
[2]Il Ministro per i lavori pubblici ha altresi' facolta', a suo insindacabile giudizio, di addivenire allo scioglimento delle amministrazioni di tutte in genere le cooperative a contributo erariale ed alla conseguente nomina del commissario, qualora ritenga che le medesime siano costituite od amministrate, anche soltanto in parte, da persone le quali si trovino in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva