Art. 128
[1]I commissari governativi hanno, oltre ai poteri del consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea.
[2]I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero delle comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[3]Le spese della gestione straordinaria, comprese quelle per indennita' ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilita', non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garentiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni da disporsi dal Ministero dei lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi entro i primi quindici giorni di ciascun mese.
[4]Per le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le anticipazioni suddette sono disposte dal Ministero delle comunicazioni al quale viene presentato il rendiconto.
[5]Le spese di amministrazione straordinaria non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi e, qualora non trovino capienza sui mutui concessi, le spese stesse debbono essere sostenute in proprio dai soci.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva