Art. 130
Sul fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per spese concernenti l'edilizia popolare ed economica, possono gravare quelle inerenti al funzionamento dei servizi relativi ed essere corrisposte, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, indennita' e competenze ai componenti la Commissione di vigilanza nonche' al personale addetto alla segreteria, compreso quello d'ordine e subalterno.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva