Art. 132
I componenti la Commissione di vigilanza, soci di cooperative edilizie, debbono astenersi dall'intervenire nella trattazione e decisione degli affari comunque attinenti alla cooperativa della quale facciano parte, analogamente debbono astenersene i componenti i quali abbiano effettuato operazioni di collaudo ove siano in discussione ricorsi avverso il collaudo stesso od, il relativo reparto di spesa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva