Art. 132

I componenti la Commissione di vigilanza, soci di cooperative edilizie, debbono astenersi dall'intervenire nella trattazione e decisione degli affari comunque attinenti alla cooperativa della quale facciano parte, analogamente debbono astenersene i componenti i quali abbiano effettuato operazioni di collaudo ove siano in discussione ricorsi avverso il collaudo stesso od, il relativo reparto di spesa.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art132 · fonte su Normattiva