Art. 134
[1]Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative a contributo erariale e tutte le decisioni o le ordinanze della Commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile sia nei confronti delle cooperative sia dei soci di esse sia infine nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati sociali. Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 del Codice di procedura civile e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del predetto Codice.
[2]Qualora il socio di cooperativa non ottemperi a deliberati della Commissione di vigilanza, questa puo' comminare a carico di esso la perdita del diritto all'alloggio.
[3]L'esecuzione dei deliberati della Commissione spetta, di regola, alla cooperativa la quale deve provvedervi a proprie spese, salvo rivalsa verso il socio inadempiente.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva