Art. 133
Fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la Commissione di vigilanza ha facolta' di investigare e decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva