Art. 140
La ripartizione delle ipoteche della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 139, nei riguardi dei soci proprietari degli alloggi o dei loro aventi causa, avviene con lo stesso grado delle ipoteche da ripartirsi.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva