Art. 170
E' ridotta a meta' l'ordinaria tassa di registro col minimo di lire dieci, dovuta sulle compravendite di case stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione e' limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva