Art. 172
[1]Il Ministro pei lavori pubblici puo' disporre in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la radiazione da socio della Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma, di colui che, a giudizio discrezionale del Ministro stesso e indipendentemente dalle norme statutarie dell'ente, non eserciti o non abbia, esercitato la professione di giornalista.
[2]Qualora l'alloggio sia stato gia' occupato, il Ministro ne ordinera' il rilancio e la consegna alla cooperativa entro termine non superiore a mesi tre dalla notifica del provvedimento di radiazione.
[3]I provvedimenti del Ministro, in applicazione dei precedenti commi, non sono soggetti ad alcun ricorso od azione ed hanno efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile. Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 di detto Codice e senza le formalita' di cui ai successivi articoli 741 e 745.
[4]Per i rimborsi spettanti al socio prenotatario od assegnatario che sia stato radiato, si applicano le norme di cui all'articolo 109, limitatamente ai lavori e miglioramenti eseguiti in proprio anteriormente al 10 maggio 1928.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva