Art. 187
[1]L'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvede direttamente all'istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative.
[2]A tal uopo richiedera':
- 1)il fascicolo del Bollettino delle Societa' per azioni nel quale sono stati pubblicati l'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modificazioni di questo. Dallo statuto o da atti aggiuntivi al medesimo dovra' risultare esplicitamente che la societa' non puo' sciogliersi se prima non sia stato integralmente estinto il debito verso l'istituto finanziatore e che gli alloggi devono essere assegnati in proprieta' ai soci muniti di pensione vitalizia;
- 2)il progetto tecnico finanziario per la costruzione e l'acquisto di case;
- 3)l'elenco dei soci;
- 4)la copia, autenticata da notaio, della deliberazione della cooperativa con la quale, nell'autorizzare il presidente a chiedere il mutuo ed i contributi dello Stato, dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e dell'Opera nazionale per i combattenti, si accettino le condizioni che verranno stabilite dall'Ente edilizio per la concessione del mutuo, delegando il presidente medesimo a provvedere in conformita' e ad intervenire alla stipulazione del contratto relativo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva