Art. 19
L'approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una societa' di mutuo soccorso, quando si tratti di societa' operaia legalmente riconosciuta giusta la legge 15 aprile 1886, n. 3818, deve seguire secondo le norme stabilite dalla legge stessa; e quando si tratti di societa' autorizzata con Regio decreto e' data pure con Regio decreto. Nel primo caso le norme statutarie devono riportare anche il visto del Ministro per le corporazioni che lo rilascia dopo averne accertata la conformita' alle disposizioni di legge.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva