Art. 214

[1]I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, ne' arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato ed al giardino comune, senza previo consenso della maggioranza numerica di due terzi di coloro tra i quali e' limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni, riservato pero' a ciascuno dei dissenzienti il diritto di opporsi e di far valere le sue ragioni a norma dell'art. 239. L'opposizione non sospende l'esecuzione del deliberato ma la sospensione puo' essere ordinata dalla Commissione di vigilanza.

[2]Ove si tratti di introdurre variazioni nella destinazione originaria di parti comuni a piu' condominii, occorre l'assenso dei condominii stessi, ed a determinare a questo effetto la volonta' di ciascun condominio e' necessaria la maggioranza numerica di almeno due terzi di coloro fra i partecipanti a ciascun condominio, tra i quali e' limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni.

[3]Nell'uno e nell'altro caso le variazioni e modificazioni suddette, non possono essere apportate senza l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art214 · fonte su Normattiva