Art. 208

[1]I muretti che dividono le aree destinate a giardino, o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprieta' a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti metalliche che siano infisse in tali muretti, sono di proprieta' comune dei condomini contigui, salvo che la spesa non sia a carico del condomino singolo.

[2]I condomini sulle aree a giardino loro attribuite in proprieta' non possono senza il consenso del Ministro per i lavori pubblici, sentiti proprietari contigui, mutare le dimensioni o la struttura delle recinzioni ne' eseguire costruzioni od immettere piantagioni di alto fusto, dalle quali possa derivare una diminuzione di luce o di visuale ai detti proprietari contigui.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art208 · fonte su Normattiva