Art. 22
[1]Con Regio decreto puo' essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari che svolgera' la propria attivita' a beneficio delle classi meno agiate in tutti i comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno. A tale fine l'Istituto provinciale potra', con preventiva approvazione del Ministro pei lavori pubblici, costituire sezioni per case popolari nonche' sezioni per case economiche con gestioni e bilanci separati.
[2]L'Istituto provinciale prendera' la denominazione di «Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di........».
[3]Gli Enti di diritto pubblico che esplicano nel territorio del Regno attivita' industriale estrattiva di interesse nazionale ai fini dell'autarchia economica e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessita' di provvedere agli alloggi degli operai nei pressi degli stabilimenti, possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici il riconoscimento delle gestioni speciali che abbiano costituito o costituiscano per la costruzione o per l'acquisto di case popolari, da concedersi in locazione agli operai stessi. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 dicembre 1954, n. 1178
19La L. 12 dicembre 1954, n. 1178 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti allo statuto dell'Istituto anzidetto che, in deroga al disposto dell'art. 22, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, agli effetti dell'art. 23 dello stesso testo unico, sara' riconosciuto come una gestione speciale della, Societa' mineraria carbonifera sarda".
Testo vigente dal 8 gennaio 1955, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva