Art. 222
Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall'art. 67, comma primo, superi la disponibilita' del fondo stesso, l'eccedenza gravera' sui proprietari interessati in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva