Art. 223

Alle spese per il consumo dell'acqua, salvo che questa abbia formato oggetto di assegnazione in proprieta', contribuiscono i proprietari degli alloggi, delle botteghe e dei sotterranei rispettivamente assegnati in proporzione delle quantita' di acqua a ciascuno attribuita, se si tratti di acqua ad essi direttamente distribuita, mentre per l'acqua fornita in comune la spesa e' ripartita, in parti eguali tra tutti gli utenti.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art223 · fonte su Normattiva