Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Opere destinate a servire i condomini in misura diversa - Ripartizione delle spese - Assenza di tabelle millesimali specifiche - Irrilevanza - Criterio desumibile dalla deliberazione di approvazione dei lavori - Esclusione - Utilizzazione delle tabelle millesimali generali - Necessità - Modalità - Fattispecie. · COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE In genere.
La ripartizione delle spese per la conservazione e riparazione di parti comuni destinate a servire solo una parte dei condomini deve avvenire secondo i millesimi di proprietà, in applicazione dell'art. 1123 cpv. c.c., non ostandovi la mancanza di tabelle millesimali specifiche, nel qual caso deve procedersi al calcolo del rapporto di valore fra le singole proprietà e il complesso delle unità immobiliari che traggono utilità dalle opere in base ai coefficienti indicati nelle tabelle medesime, senza che dalla mera approvazione assembleare dei lavori possa trarsi l'adozione di un regime di ripartizione diverso da quello previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato il rigetto dell'impugnazione della deliberazione che aveva ripartito le spese in parti uguali tra i soli condomini della verticale interessata dalla sostituzione della colonna di scarico delle acque nere).
Cass. civ. n. 1095/2026Sez. 2Rv. 677543-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civile
Precedenti: 322853-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Riparazione di impianto di riscaldamento già esistente - Atto di straordinaria manutenzione - Sussistenza - Spese - Criteri generali di ripartizione ex art. 1123 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di condominio, la riparazione di un impianto di riscaldamento preesistente guasto o obsoleto costituisce atto di straordinaria manutenzione in quanto volto a ripristinare la 51 <!-- pag. 52 --> funzionalità originaria dello stesso, sicché in tale ipotesi è applicabile il regime di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. (Fattispecie relativa al ripristino dell'impianto comune di riscaldamento nelle parti utili al collegamento con lo scambiatore di calore, cui l'assemblea aveva applicato tale criterio di riparto delle spese sebbene alcuni condomini si fossero dotati di impianto autonomo).
Cass. civ. n. 1098/2026Sez. 2Rv. 677544-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civile
Precedenti: 532785-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Omessa manutenzione di parti comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Posizione di terzo del danneggiato - Responsabilità extracontrattuale - Applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali - Esclusione - Conseguenze.
In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
Cass. civ. n. 16435/2025Sez. 2Rv. 675525-01
Riguarda ancheart. 1104 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2051 Codice civile
Precedenti: 661729-01, 639821-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Condominio - Parte contrattuale complessa rappresentata dall'amministratore - Legittimazione del singolo condomino ad agire in proprio contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla legge n. 219 del 1981 - Esclusione.
Il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.
Cass. civ. n. 14829/2025Sez. 2Rv. 675291-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civileart. 1131 Codice civileart. 12 legge 219/1981
Precedenti: 629424-01, 661618-02, 625051-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Approvazione del rendiconto condominiale - Contenuto e finalità delle informazioni contenute nel documento contabile - Individuazione - Criteri.
In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-05
Riguarda ancheart. 1137 Codice civileart. 1130 Codice civile
Precedenti: 669175-01, 666900-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) "Diversa convenzione" ex art. 1123, comma 1, c.c. - Dichiarazione negoziale unanime dei condomini, espressione di autonomia privata - Regolamento predisposto unilateralmente dal costruttore - Contenuto - Successive modifiche - Nuova manifestazione unanime di volontà dei condomini - Necessità.
La "diversa convenzione", ex art. 1123, comma 1, c.c., è una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini (come parimenti può fare il costruttore, con il regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità edificate) dispongono di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese di cui agli artt. 1118, 1123 e ss. c.c. e 68 disp. att. c.c.: sicché nell'ipotesi di convenzione pattuita all'unanimità - o di regolamento del costruttore - per le successive modifiche è necessaria una nuova manifestazione di volontà unanime dei condomini, restando altrimenti vincolante la deroga originaria.
Cass. civ. n. 10362/2025Sez. 2Rv. 674563-01
Riguarda ancheart. 1118 Codice civile
Precedenti: 657132-02, 665377-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).