Art. 225

[1]Nei riguardi degli ascensori sono suddivise tra i condomini in quote progressive decrescenti dall'alto in basso, secondo che sara' determinato nel regolamento previsto dall'art. 235, le spese pel consumo dell'energia e tutte le altre di normale manutenzione e di gestione.

[2]Dal concorrere a tutte le dette spese sono esclusi i proprietari del piano terreno sopraelevato, a meno che non abbiano la possibilita' di accedere al proprio alloggio con l'ascensore e salvo il disposto di cui al seguente comma.

[3]Por l'accesso alle terrazze, alle soffitte, ed altri locali e' dovuta dai condomini, che possono far uso dell'ascensore, una quota in modica misura,da stabilire nel regolamento suddetto.

[4]Dove esistano piu' ascensori, il computo e' eseguito separatamente per ciascun ascensore.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art225 · fonte su Normattiva