Art. 226

Le spese per la normale manutenzione e per la riparazione dell'impianto del termosifone comune, escluse quelle riguardanti le parti esistenti nei singoli alloggi che sono per intero a carico dei rispettivi proprietari, nonche' le spese di consumo e di esercizio del termosifone medesimo, sono ripartite, senza facolta' di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, fra i condomini i cui alloggi partecipano al medesimo impianto in proporzione del numero degli elementi radianti che esistono in ciascuno di essi, se trattasi di elementi di unico tipo e dimensioni, ovvero in proporzione della superficie radiante se trattasi di elementi di diverso tipo e dimensioni. Tuttavia un diverso criterio per la ripartizione di dette spese puo' essere stabilito nel regolamento di condominio di cui all'art. 235.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art226 · fonte su Normattiva